RACCOLTA FIRME PROGETTO DI LEGGE ANTIFASCISTA

Descrizione

AVVISO
“NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI”

I CITTADINI ITALIANI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI INTERESSATI A FIRMARE IL MODULO RELATIVO AL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SOTTO DESCRITTO POSSONO RECARSI IN MUNICIPIO MUNITI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ ENTRO IL 31/03/2021

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

Creazione

Inserito sul sito il martedì 09 febbraio 2021 alle ore 13:00:35 per numero giorni 1416

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