Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a
contenimento rafforzato”
Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai
Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
La direttiva prevede:
1) La convocazione
immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la
sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.
2) Indicazioni
specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle
persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a
contenimento rafforzato”:
a) gli spostamenti
potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di
necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che
potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli
forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni,
è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono
risultate positive al virus.
b) I controlli sul
rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di
comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto
riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale
procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni.
Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma
dei carabinieri e dalle polizie municipali.
c) Per quanto concerne
il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione
del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della
Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita
dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di
salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno
attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.
d) Negli aeroporti
delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza
saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio,
anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno
effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri
in transito.
e) Per i voli Schengen
ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste
unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni.
Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare
lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.
f) Analoghe controlli
verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno
sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare
nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
3) La veridicità
dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
4) La sanzione per chi
viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale
dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di
un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro)
salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista
dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica
che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute
pubblica)
5) Viene richiamata l’attribuzione del prefetto al
monitoraggio dell’attuazione delle misure previste in capo alle varie
amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare
gli interventi per contrastare l’epidemia sul resto del territorio nazionale.