Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contenuti: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Aggiornamento: Tempestivo

L'accesso civico generalizzato (d'ora in avanti 'accesso generalizzato'), si esercita sui dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016. L'accesso generalizzato è disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale 'chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis'. L'accesso generalizzato è disciplinato dalla determinazione n.1309 del 28 dicembre 2016 dell'Anac (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013 - Articolo 5-bis, comma 6, del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 recante 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'). L'accesso generalizzato in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente a oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità dell'accesso generalizzato è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza). Il diritto di accesso generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato 'da chiunque' e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza 'non richiede motivazione'. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a 'chiunque'), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'articolo 2 bis del decreto legislativo n.33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016. L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Le modalità con cui presentare istanza di accesso civico generalizzato Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n.33 del 2013 l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 recante il 'Codice dell'amministrazione digitale'. Pertanto, ai sensi dell'articolo 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se: - sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata - l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi - sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità - trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.33 del 2013, e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000). Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo: • in allegato, via mail, all’indirizzo amministrativo@cocconato.info (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico generalizzato”), allegando scansione di un documento d’identità valido; • di persona, presentando in Municipio (Cortile del Collegio, 3) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

 

Modello Accesso Civico generalizzato

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